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L'apprendistato, grazie alle sue peculiarità, ha assunto un ruolo centrale nelle politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi.
 
 
Regolamentato per la prima volta con la Legge 19 gennaio 1955 n. 25, e indicato poi dalla  Legge Treu del 1997 come strumento per favorire l’occupazione giovanile, il contratto di apprendistato rappresenta inoltre la modalità per assolvere al diritto-dovere di istruzione. Ciò significa che il giovane può completare la formazione sul posto di lavoro in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale, come previsto dalla Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003 n. 53).
 Si tratta di una disciplina regolata dal  Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero 167, il Testo Unico dell'Apprendistato. L'articolo 1 del Decreto Legislativo lo definisce "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani" e individua tre differenti tipologie:
 
  1.  Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali
  2.  Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  3.  Apprendistato di alta formazione e ricerca.
 
 Nella  Legge di stabilità 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall’articolo 22 comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
 
 A partire dal 2012 (specifica il comma 2 dello stesso articolo) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destina annualmente, con un decreto, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 
 
Il Testo Unico sull'apprendistato prevede 
 
  1.  Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dall'articolo 3, può essere stipulato con soggetti dai 15 fino ai 25 anni di età
  2.  L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, disciplinato dall'articolo 4, può essere stipulato con soggetti tra i 18 e i 29 anni di età
  3.  Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, disciplinato all'articolo 5, può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
 Con chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 è possibile stipulare il contratto a partire dal diciassettesimo anno di età.
 
 Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Lo spiega l'articolo 7, comma 4, del Testo Unico dell'apprendistato. 
 
 
 Il nuovo Testo Unico definisce all'articolo 2 la disciplina generale, in sostanza le modalità di attuazione.
 In particolare si prevede:
  • Forma scritta del contratto
  • Divieto di retribuzione a cottimo
  • Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori di retribuzione
  • Presenza di un tutore o referente aziendale
  • Possibilità della riconoscimento della qualifica professionale
  • Possibilità di registrare il periodo di apprendistato nel libretto formativo del cittadino
  • Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto
  • Possibilità di recedere dal contratto con preavviso
  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazioni contro le malattie, assicurazione contro invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare.
 
Per quanto attiene alla durata Il Testo Unico differenzia le tre tipologie di apprendistato: 
  1.  per la prima la durata è di tre o quattro anni
  2.  per la seconda è di tre o cinque anni
  3.  per la terza la durata è rimessa alle Regioni 
 Con la  circolare n.29 del 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce invece alcuni chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio (ovvero le sanzioni amministrative comminate per gli inadempimenti formativi) relativi ai contratti di apprendistato.