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   LA RIFORMA BIAGI  

I contenuti della riforma

Il 5 febbraio 2003 il Senato ha approvato la legge delega su occupazione e mercato del lavoro.

Dal 24 ottobre 2003 sono in vigore le norme di attuazione che rendono operativa la legge.

Chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori non avrà più soltanto l'interlocutore pubblico, ma anche nuovi soggetti che si affacceranno sul mercato. Ci si potrà rivolgere anche alle agenzie private, che potranno operare a tutto campo: infatti è stato abolito l'anacronistico vincolo dell'oggetto sociale esclusivo che imponeva alle società di svolgere solo attività di fornitura di lavoro interinale.

Le agenzie per il lavoro potranno svolgere attività di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) e determinato (il vecchio lavoro interinale), di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (cioè di collocamento), di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale (outplacement).

Le agenzie medieranno quindi tra offerta e domanda di lavoro, senza costi per il lavoratore. Per farlo dovranno essere autorizzate e iscritte in un apposito albo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Potranno svolgere attività di intermediazione anche i consulenti del lavoro, le scuole secondarie di secondo grado, le università, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, Regioni e Province autonome (con riferimento al loro territorio).

La Borsa continua nazionale del lavoro
La Bcnl è una rete telematica che conterrà domande e offerte di lavoro a livello nazionale e regionale: è uno strumento che ha lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I lavoratori potranno inserire i propri curricula e consultare le offerte, mentre i datori potranno analizzare i dati di chi è disponibile al lavoro.

I servizi pubblici e privati, il ministero del Welfare e gli enti previdenziali saranno collegati in rete attraverso il Sil (sistema informativo del lavoro).

Nuovi contratti
La riforma introduce nuove tipologie contrattuali, tra le quali:

  • job on call (il lavoro a chiamata) - il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro e ne aspetta la chiamata. L'impresa può chiamare il lavoratore in qualunque momento, a seconda delle esigenze produttive. Il lavoratore riceve un'indennità predefinita detta "di disponibilità", oltre alla retribuzione per le ore effettive di lavoro svolto. Con questa modalità non possono essere sostituiti lavoratori in sciopero o licenziati (collettivamente) negli ultimi sei mesi. Si tratta di una tipologia contrattuale adatta a prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

  • job sharing (il lavoro condiviso o ripartito) - è un istituto nato negli Stati Uniti e prevede che l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa venga condiviso da due lavoratori legati tra loro da un vincolo di solidarietà. I due lavoratori si dividono, in modo proporzionale all'orario svolto, la retribuzione, le assicurazioni obbligatorie, la contribuzione relativa alle prestazioni assistenziali e previdenziali.
    Ogni lavoratore è responsabile personalmente e direttamente dell'intera obbligazione. Ciascun lavoratore si obbliga a sostituire l'altro in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa. Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto. Chi sottoscrive un contratto di lavoro ripartito non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori subordinati.
    È un modello che si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.

Co.co.co. lavoro a progetto e collaborazioni occasionali
Il contratto sarà redatto in forma scritta e dovrà riportare l'indicazione dei contenuti della collaborazione, la durata, l'ammontare del corrispettivo, i criteri usati per la quantificazione del corrispettivo e le modalità del pagamento. Se nei contratti non verranno rispettate queste condizioni, i rapporti di collaborazione saranno considerati rapporti subordinati.

I contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, e non riconducibili a un progetto o a una fase di esso, continueranno ad essere efficaci fino al 23 ottobre 2004.
La riforma riduce le disparità tra i collaboratori e i lavoratori autonomi: per i contratti a progetto è stata infatti stabilita una aliquota del 18,39% che aumenterà dello 0,20% l'anno fino a raggiungere il 19%.

Dai lavori a progetto vengono distinte le collaborazioni occasionali, che non dovranno avere una durata superiore ai trenta giorni nel corso di un anno e un compenso superiore ai cinquemila euro (con lo stesso committente) per anno solare. Se il compenso percepito è superiore ai cinquemila euro o supera i trenta giorni, il rapporto di lavoro non può più considerarsi occasionale e ricade nelle disposizioni previste per il lavoro a progetto.

Lavoro occasionale accessorio
Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere piccoli lavori occasionali e ricevere dalle aziende o dalle famiglie un buono orario "prepagato" che comprende sia la retribuzione sia la previdenza e l'assicurazione contro gli infortuni.

La legge considera prestazioni occasionali alcune attività accessorie come:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

  • insegnamento privato supplementare;

  • piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

  • realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

  • collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Le norme di attuazione della riforma stabiliscono che non si possono considerare occasionali accessorie le prestazioni che superano i 30 giorni (con lo stesso committente) e il cui compenso è, complessivamente, superiore a tremila euro per anno solare.

Staff leasing
Si tratta di una formula contrattuale con la quale si dà la possibilità alle aziende di ottenere nuova forza lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato attraverso agenzie specializzate. L'affitto a tempo indeterminato è limitato a quei casi che non siano relativi all'attività tipica dell'impresa. L'utilizzo nell'attività tipica dell'impresa è invece previsto per i contratti a tempo determinato purché giustificato da particolari ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

I lavoratori avranno uguali diritti e retribuzioni rispetto ai dipendenti delle aziende in cui prestano la loro opera, come già in precedenza previsto per il contratto di lavoro interinale, a cui la somministrazione, in pratica, si sostituisce. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore "in affitto" svolgerà la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, resterà riservato al solo somministratore, al quale l'utilizzatore dovrà fornire gli elementi utili per il relativo esercizio.
Saranno interessati a questo tipo di contratto chi lavora nei servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, chi opera nei call-center, nelle portinerie, nei trasporti, ma anche chi è impegnato in attività di marketing e di analisi del mercato.

Part time
La riforma continua a credere in questa forma contrattuale che ha aperto il mondo del lavoro a migliaia di italiani.
Sono state ritoccate le norme che regolano questo contratto, in modo da renderlo più elastico. In particolare, sarà più facile il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare non solo con riguardo alla sua collocazione temporale nell'arco del giorno, della settimana, del mese o dell'anno, ma anche in ordine alla sua estensione temporale. Spetterà alla contrattazione collettiva stabilire i massimali di variabilità.

Con questa forma contrattuale si punta a incrementare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori oltre i 55 anni.

Contratto di inserimento o reinserimento
Il contratto di inserimento prende il posto del contratto di formazione e lavoro (che continuerà ad operare nel settore pubblico). È indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (fino a 32 anni per i disoccupati di lunga durata), agli ultra 45enni, a chi non ha lavorato negli ultimi due anni, ai disabili, alle donne residenti nelle aree svantaggiate.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, assimilabile al contratto a termine, che punta ad inserire o reinserire il lavoratore in azienda, la durata può variare tra i 9 e i 18 mesi (fino a 36 per i portatori di handicap grave).

Al contratto è affiancato un progetto individuale di inserimento, o reinserimento, che serve ad adeguare le competenze del lavoratore alle mansioni da svolgere in azienda.

I datori di lavoro che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori precedentemente assunti con contratto di inserimento vedranno fortemente limitata la possibilità di assumere altri lavoratori con questa forma contrattuale.

Questo contratto potrà essere stipulato non solo dalle imprese ma anche da consorzi, fondazioni, enti di ricerca,  associazioni di categoria, associazioni professionali, fondazioni.

Apprendistato
La Riforma Biagi manda in pensione i contratti di formazione e lavoro. L'apprendistato di fatto diventa la prima porta d'ingresso al mondo del lavoro.

  • Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire.

  • Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.

  • Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.

In ogni azienda il numero degli apprendisti non potrà superare quello delle maestranze.

Outsourcing
Nuove norme regoleranno le operazioni di outsourcing di ramo d'azienda cioè lo scorporo o trasferimento di attività dalla realtà principale per costituire imprese autonome più flessibili ed efficienti.

Per poter dare in outsourcing un'attività dell'azienda occorrerà dimostrare la sussistenza di una reale autonomia funzionale del ramo da esternalizzare nel momento stesso del trasferimento. Questo per evitare che si scorporino pezzi d'impresa con meno di 16 dipendenti al solo fine di aggirare l'art. 18.

Il glossario della legge Biagi

Agenzie per l'impiego
Agli uffici di collocamento si affiancano le Agenzie per il lavoro, strutture private polifunzionali che mediano tra domanda e offerta di lavoro. Ci sarà un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di "somministrazione", intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Apprendistato

  • Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età è finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire.

  • Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.

  • Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.

Borsa continua nazionale del lavoro
Si tratta di una banca dati on line che raccoglie le informazioni utili a far incontrare offerta e domanda di lavoro. La Bcnl conterrà i curricula di chi cerca lavoro e le offerte delle aziende. La Borsa sarà gestita da operatori pubblici e privati accreditati. Per lavoratori e imprese L'accesso sarà libero.

Certificazione
È il deposito del contratto di lavoro presso un ente autorizzato che certifica il contenuto, anche economico, e i limiti del contratto stesso, oltre al rispetto dei diritti e doveri delle due parti. Serve a dimostrare il tipo di prestazione svolta e a ridurre il numero dei contenziosi. La certificazione è volontaria. Potranno eseguirla le direzioni provinciali del lavoro, gli enti bilaterali, le università pubbliche e private.

Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con una età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni che abbiano perso il posto di lavoro.
Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria, le associazioni professionali, le fondazioni.

Job on call
Job on call o lavoro intermittent
e. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità.

Job sharing
È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi verranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte. Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).

Lavoro a progetto
È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di lavoro o la fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio.
Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento.

Lavoro interinale
Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di somministrazione. Con la riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda.

Lavoro occasionale accessorio
Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i contributi e le tasse.

Part time
Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare. La durata dell'attività potrà essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel contratto dovranno essere specificate le ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del rapporto.

Staff leasing
Staff leasing o fornitura regolata di lavoro. Si tratta del leasing di manodopera, uno sviluppo del lavoro interinale che consiste nell'affitto, da parte di una società specializzata, della manodopera. Questo sarà possibile solo per particolari ragioni tecniche o organizzative, in casi come la consulenza o assistenza informatica, il trasporto di merci o persone, la gestione di biblioteche o di archivi, i call-center.

Tirocini estivi
È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di studi. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al mese.

 
 

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