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LA RIFORMA BIAGI
I contenuti della riforma
Il 5 febbraio 2003 il Senato ha approvato la legge delega
su occupazione e mercato del lavoro.
Dal 24 ottobre 2003 sono in vigore le norme di attuazione
che rendono operativa la legge.
Chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori non avrà più
soltanto l'interlocutore pubblico, ma anche nuovi soggetti che si
affacceranno sul mercato. Ci si potrà rivolgere anche alle agenzie
private, che potranno operare a tutto campo: infatti è stato abolito
l'anacronistico vincolo dell'oggetto sociale esclusivo che imponeva alle
società di svolgere solo attività di fornitura di lavoro interinale.
Le agenzie per il lavoro potranno svolgere attività di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff
leasing) e determinato (il vecchio lavoro interinale), di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (cioè di collocamento),
di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione
del personale (outplacement).
Le agenzie medieranno quindi tra offerta e domanda di
lavoro, senza costi per il lavoratore. Per farlo dovranno essere
autorizzate e iscritte in un apposito albo istituito presso il ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
Potranno svolgere attività di intermediazione anche i
consulenti del lavoro, le scuole secondarie di secondo grado, le
università, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali, Regioni e Province autonome (con riferimento al loro
territorio).
La Borsa continua nazionale del lavoro
La Bcnl è una rete telematica che conterrà domande e offerte di lavoro a
livello nazionale e regionale: è uno strumento che ha lo scopo di
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
I lavoratori potranno inserire i propri curricula e
consultare le offerte, mentre i datori potranno analizzare i dati di chi
è disponibile al lavoro.
I servizi pubblici e privati, il ministero del Welfare e
gli enti previdenziali saranno collegati in rete attraverso il Sil
(sistema informativo del lavoro).
Nuovi contratti
La riforma introduce nuove tipologie contrattuali, tra le quali:
-
job on call
(il lavoro a chiamata) - il lavoratore si mette a disposizione di un
datore di lavoro e ne aspetta la chiamata. L'impresa può chiamare il
lavoratore in qualunque momento, a seconda delle esigenze
produttive. Il lavoratore riceve un'indennità predefinita detta "di
disponibilità", oltre alla retribuzione per le ore effettive di
lavoro svolto. Con questa modalità non possono essere sostituiti
lavoratori in sciopero o licenziati (collettivamente) negli ultimi
sei mesi. Si tratta di una tipologia contrattuale adatta a
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
-
job sharing
(il lavoro condiviso o ripartito) - è un istituto nato negli Stati
Uniti e prevede che l'adempimento di un'unica e identica
obbligazione lavorativa venga condiviso da due lavoratori legati tra
loro da un vincolo di solidarietà. I due lavoratori si dividono, in
modo proporzionale all'orario svolto, la retribuzione, le
assicurazioni obbligatorie, la contribuzione relativa alle
prestazioni assistenziali e previdenziali.
Ogni lavoratore è responsabile personalmente e direttamente
dell'intera obbligazione. Ciascun lavoratore si obbliga a sostituire
l'altro in caso di impossibilità a svolgere la prestazione
lavorativa. Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo
scioglimento del contratto. Chi sottoscrive un contratto di lavoro
ripartito non può ricevere un trattamento economico meno favorevole
rispetto a quello dei lavoratori subordinati.
È un modello che si addice in particolare alle attività di
segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
Co.co.co. lavoro a
progetto e collaborazioni occasionali
Il contratto sarà redatto in forma scritta e dovrà
riportare l'indicazione dei contenuti della collaborazione, la durata,
l'ammontare del corrispettivo, i criteri usati per la quantificazione
del corrispettivo e le modalità del pagamento. Se nei contratti non
verranno rispettate queste condizioni, i rapporti di collaborazione
saranno considerati rapporti subordinati.
I contratti di collaborazione stipulati prima
dell'entrata in vigore della riforma, e non riconducibili a un progetto
o a una fase di esso, continueranno ad essere efficaci fino al 23
ottobre 2004.
La riforma riduce le disparità tra i collaboratori e i lavoratori
autonomi: per i contratti a progetto è stata infatti stabilita una
aliquota del 18,39% che aumenterà dello 0,20% l'anno fino a raggiungere
il 19%.
Dai lavori a progetto vengono distinte le collaborazioni
occasionali, che non dovranno avere una durata superiore ai trenta
giorni nel corso di un anno e un compenso superiore ai cinquemila euro
(con lo stesso committente) per anno solare. Se il compenso percepito è
superiore ai cinquemila euro o supera i trenta giorni, il rapporto di
lavoro non può più considerarsi occasionale e ricade nelle disposizioni
previste per il lavoro a progetto.
Lavoro occasionale accessorio
Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori
(casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere piccoli lavori
occasionali e ricevere dalle aziende o dalle famiglie un buono orario "prepagato"
che comprende sia la retribuzione sia la previdenza e l'assicurazione
contro gli infortuni.
La legge considera prestazioni occasionali alcune
attività accessorie come:
-
piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap;
-
insegnamento privato supplementare;
-
piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
-
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
-
collaborazione con associazioni di volontariato per
lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità
o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Le norme di attuazione della riforma stabiliscono che non
si possono considerare occasionali accessorie le prestazioni che
superano i 30 giorni (con lo stesso committente) e il cui compenso è,
complessivamente, superiore a tremila euro per anno solare.
Staff leasing
Si tratta di una formula contrattuale con la quale si dà la possibilità
alle aziende di ottenere nuova forza lavoro a tempo determinato e a
tempo indeterminato attraverso agenzie specializzate. L'affitto a tempo
indeterminato è limitato a quei casi che non siano relativi all'attività
tipica dell'impresa. L'utilizzo nell'attività tipica dell'impresa è
invece previsto per i contratti a tempo determinato purché giustificato
da particolari ragioni tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive.
I lavoratori avranno uguali diritti e retribuzioni
rispetto ai dipendenti delle aziende in cui prestano la loro opera, come
già in precedenza previsto per il contratto di lavoro interinale, a cui
la somministrazione, in pratica, si sostituisce. Per tutta la durata
della somministrazione il lavoratore "in affitto" svolgerà la propria
attività nell'interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo
dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, resterà riservato al
solo somministratore, al quale l'utilizzatore dovrà fornire gli elementi
utili per il relativo esercizio.
Saranno interessati a questo tipo di contratto chi lavora nei servizi di
consulenza e assistenza nel settore informatico, chi opera nei
call-center, nelle portinerie, nei trasporti, ma anche chi è impegnato
in attività di marketing e di analisi del mercato.
Part time
La riforma continua a credere in questa forma contrattuale che ha aperto
il mondo del lavoro a migliaia di italiani.
Sono state ritoccate le norme che regolano questo contratto, in modo da
renderlo più elastico. In particolare, sarà più facile il ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare non solo con riguardo alla sua
collocazione temporale nell'arco del giorno, della settimana, del mese o
dell'anno, ma anche in ordine alla sua estensione temporale. Spetterà
alla contrattazione collettiva stabilire i massimali di variabilità.
Con questa forma contrattuale si punta a incrementare il
tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori oltre i
55 anni.
Contratto di inserimento o reinserimento
Il contratto di inserimento prende il posto del contratto di formazione
e lavoro (che continuerà ad operare nel settore pubblico). È indirizzato
ai giovani tra i 18 e i 29 anni (fino a 32 anni per i disoccupati di
lunga durata), agli ultra 45enni, a chi non ha lavorato negli ultimi due
anni, ai disabili, alle donne residenti nelle aree svantaggiate.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato,
assimilabile al contratto a termine, che punta ad inserire o reinserire
il lavoratore in azienda, la durata può variare tra i 9 e i 18 mesi
(fino a 36 per i portatori di handicap grave).
Al contratto è affiancato un progetto individuale di
inserimento, o reinserimento, che serve ad adeguare le competenze del
lavoratore alle mansioni da svolgere in azienda.
I datori di lavoro che non hanno mantenuto in servizio
almeno il 60% dei lavoratori precedentemente assunti con contratto di
inserimento vedranno fortemente limitata la possibilità di assumere
altri lavoratori con questa forma contrattuale.
Questo contratto potrà essere stipulato non solo dalle
imprese ma anche da consorzi, fondazioni, enti di ricerca, associazioni
di categoria, associazioni professionali, fondazioni.
Apprendistato
La Riforma Biagi manda in pensione i contratti di formazione e lavoro.
L'apprendistato di fatto diventa la prima porta d'ingresso al mondo del
lavoro.
-
Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti
a partire dai 15 anni di età e finalizzata al raggiungimento di una
qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di
qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi
che si intendono perseguire.
-
Una seconda variante ha una finalità
"professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i
29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni
a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.
-
Una terza tipologia, per molti versi identica alla
precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da
Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e
le università.
In ogni azienda il numero degli apprendisti non potrà
superare quello delle maestranze.
Outsourcing
Nuove norme regoleranno le operazioni di outsourcing di ramo d'azienda
cioè lo scorporo o trasferimento di attività dalla realtà principale per
costituire imprese autonome più flessibili ed efficienti.
Per poter dare in outsourcing un'attività dell'azienda
occorrerà dimostrare la sussistenza di una reale autonomia funzionale
del ramo da esternalizzare nel momento stesso del trasferimento. Questo
per evitare che si scorporino pezzi d'impresa con meno di 16 dipendenti
al solo fine di aggirare l'art. 18.
Il glossario della legge Biagi
Agenzie per l'impiego
Agli uffici di collocamento si affiancano le Agenzie per
il lavoro, strutture private polifunzionali che mediano tra domanda e
offerta di lavoro. Ci sarà un unico regime di autorizzazione per i
soggetti che svolgono attività di "somministrazione", intermediazione,
ricerca e selezione del personale.
Apprendistato
-
Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a
partire dai 15 anni di età è finalizzata al raggiungimento di una
qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica,
titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono
perseguire.
-
Una seconda variante ha una finalità
"professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29
anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a
seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali.
-
Una terza tipologia, per molti versi identica alla
precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da
Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le
università.
Borsa continua nazionale del lavoro
Si tratta di una banca dati on line che raccoglie le
informazioni utili a far incontrare offerta e domanda di lavoro. La Bcnl
conterrà i curricula di chi cerca lavoro e le offerte delle aziende. La
Borsa sarà gestita da operatori pubblici e privati accreditati. Per
lavoratori e imprese L'accesso sarà libero.
Certificazione
È il deposito del contratto di lavoro presso un ente
autorizzato che certifica il contenuto, anche economico, e i limiti del
contratto stesso, oltre al rispetto dei diritti e doveri delle due
parti. Serve a dimostrare il tipo di prestazione svolta e a ridurre il
numero dei contenziosi. La certificazione è volontaria. Potranno
eseguirla le direzioni provinciali del lavoro, gli enti bilaterali, le
università pubbliche e private.
Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto
ai lavoratori con una età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati
di lunga durata fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree
svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni che abbiano perso il
posto di lavoro.
Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i
consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di
categoria, le associazioni professionali, le fondazioni.
Job on call
Job on call o lavoro
intermittente.
Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata
o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo numero di
ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo stipendio
concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità.
Job sharing
È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un
contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un
incarico. Compensi e contributi verranno assegnati in proporzione alle
ore di lavoro svolte. Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si
estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si assuma
in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).
Lavoro a progetto
È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co.
(contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Il lavoratore
assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di lavoro o la
fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio.
Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il
corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di
pagamento.
Lavoro interinale
Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da
imprese di somministrazione. Con la riforma il ricorso al lavoro
interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia
a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai lavoratori "in
affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non
inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda.
Lavoro occasionale accessorio
Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a
giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali. Attraverso un
buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le
prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i
contributi e le tasse.
Part
time
Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova
normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della
distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro
supplementare. La durata dell'attività potrà essere modificata con il
consenso del lavoratore. Nel contratto dovranno essere specificate le
ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del
rapporto.
Staff
leasing
Staff leasing o fornitura regolata di lavoro. Si tratta
del leasing di manodopera, uno sviluppo del lavoro interinale che
consiste nell'affitto, da parte di una società specializzata, della
manodopera. Questo sarà possibile solo per particolari ragioni tecniche
o organizzative, in casi come la consulenza o assistenza informatica, il
trasporto di merci o persone, la gestione di biblioteche o di archivi, i
call-center.
Tirocini estivi
È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio
estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di studi. La durata
del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza
lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico.
Eventuali borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al
mese. |